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Ordinanza — n. 42994/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding sentencing discretion and drug seizure facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Walter Leone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Leone argued the lower court failed to verify the personal use of seized drugs and imposed an excessive sentence. The court ruled that appeals cannot merely request a re-evaluation of factual findings or sentencing discretion, which remain the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a renewed evaluation of facts or challenges the exercise of sentencing discretion without demonstrating a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sentencing discretion factual evaluation drug seizure Cassation powers adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE WALTER nato a ROMA il 06/10/1956 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con il primo motivo, Walter Leone deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al mancato accertamento da parte della Corte di appello della destinazione od uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente sequestrata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità;

Ritenuto, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale è inammissibile;

Considerato, infatti, che la Corte di appello ha motivato congruamente il proprio apprezzamento discrezionale e le censure del ricorrente sono dirette meramente a sollecitare un diverso apprezzamento sul punto e non già a dimostrare la manifesta illogicità della sentenza impugnata sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 set