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Ordinanza — n. 42988/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request for remittal due to vague allegations failing to prove concrete impartiality risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the request for remittal inadmissible and ordered the applicant to pay court costs. The applicant, Francesco Bongiovanni, argued that vague circumstances suggested a concrete danger to judicial impartiality, but the court found these arguments based on mere conjectures. Consequently, the court ruled that the allegations did not meet the high threshold required to demonstrate a grave local situation external to the procedural dialectic.

Regesto Legislator

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Art. 586 c.p.p.; Art. 587 c.p.p.: A request for remittal based on legitimate suspicion requires proof of a grave local situation external to the procedural dialectic, characterized by such abnormality that it concretely endangers judicial impartiality or prejudices participants' freedom of determination.

Parole chiave

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remittal request judicial impartiality legitimate suspicion grave local situation procedural dialectic court costs Cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 586 c.p.p.
Art. 587 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi
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Testo completo

ORDINANZA vista la richiesta di rlrnessone proposta da: BDNGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 averso il provvedimento del 10/05/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parli; udita la relazione svolta dal Conslgliere DEBORA TRIPICCIONE; Letta l'istanza di rimessione del processo presentata da Francesco Bongiovanni; esaminate le successive memorie depositate dall'istante; ritenuto che detta istanza, ulteriormente illustrata attraverso la produzione di motivi nuovi, è inammissibile in quanto, in disparte ogni considerazione sulla difficile comprensibilità delle argomentazioni esposte, è manifestamente infondata avendo il Bongiovanni dedotto circostanze vaghe e indeterminate, per lo più fondate su mere congetture, di per sé inidonee a configurare alcun fenomeno esterno alla dialettica processuale che faccia sorgere il concreto pericolo di compromissione della imparzialità dell'ufficio giudiziario (cfr., in tal senso, Sez.

U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638, in cui il Supremo Consesso ha chiarito che per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa); ritenuto che all'inammissibilità dell'istanza consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18