Ordinanza — n. 42987/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCICHE MAURO nato a PALERMO il 09/07/1999 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Mauro Micciché deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la condotta di mero stazionamento dinanzi all'uscio di casa non integrerebbe il reato di evasione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corrette argomentazioni dai giudici di merito, rilevando, peraltro, come il ricorrente fosse stato colto all'esterno della propria abitazione, mentre era intento a parlare con altri due soggetti di argomenti rimasti ignoti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 42987/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la condotta di mero stazionamento dinanzi all'uscio di casa non integrerebbe il reato di evasione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corrette argomentazioni dai giudici di merito, rilevando, peraltro, come il ricorrente fosse stato colto all'esterno della propria abitazione, mentre era intento a parlare con altri due soggetti di argomenti rimasti ignoti;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCICHE MAURO nato a PALERMO il 09/07/1999 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Mauro Micciché deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la condotta di mero stazionamento dinanzi all'uscio di casa non integrerebbe il reato di evasione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corrette argomentazioni dai giudici di merito, rilevando, peraltro, come il ricorrente fosse stato colto all'esterno della propria abitazione, mentre era intento a parlare con altri due soggetti di argomenti rimasti ignoti;
Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato il carattere ostativo della significativa gravità della condotta di reato accertata e di un assai recente precedente per resistenza a pubblico ufficiale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settem