Ordinanza — n. 42979/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORESTA SALVATORE nato a SCIACCA il 12/08/1970 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Foresta deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha rilevato l'esistenza di «numerosissimi precedenti penali a carico dell'appellante» (pag. 5 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42979/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORESTA SALVATORE nato a SCIACCA il 12/08/1970 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Foresta deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha rilevato l'esistenza di «numerosissimi precedenti penali a carico dell'appellante» (pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023.