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Ordinanza — n. 42979/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42979/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42979/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORESTA SALVATORE nato a SCIACCA il 12/08/1970 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Foresta deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha rilevato l'esistenza di «numerosissimi precedenti penali a carico dell'appellante» (pag. 5 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42979/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate allegazione motivata motivi validi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORESTA SALVATORE nato a SCIACCA il 12/08/1970 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Foresta deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha rilevato l'esistenza di «numerosissimi precedenti penali a carico dell'appellante» (pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023.