Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42976/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42976/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARAMA ANDREI nato il 14/07/1995 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Andrei Catarama deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell'attività degli operanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen, art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 42976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell'attività degli operanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale concussione attentato contro la sicurezza militare reati contro i doveri di servizio violazioni della legge sulle armi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
art. 131- bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARAMA ANDREI nato il 14/07/1995 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Andrei Catarama deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell'attività degli operanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;

Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione congrua e non certo illogica, ha accertato che l'imputato ha cercato reiteratamente di colpire il carabiniere operante con la testa, minacciandolo al contempo; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a proporre rilievi di ordine generale sulle disposizioni di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le sue diffuse argomentazioni sui punti censurati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settem