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Ordinanza — n. 42973/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42973/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FILIPPO nato a PALERMO il 02/08/1988 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Fiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con argomentazioni non illogiche né frutto di arbitrio, evidenziando, in particolare, la mancanza di elementi positivi da valorizzare a tal fine (si veda pagina 5 della sentenza), elementi che neanche il ricorso indica; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42973/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate procedimenti e rimedi accessori censure procedurali cosa generica motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FILIPPO nato a PALERMO il 02/08/1988 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Fiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con argomentazioni non illogiche né frutto di arbitrio, evidenziando, in particolare, la mancanza di elementi positivi da valorizzare a tal fine (si veda pagina 5 della sentenza), elementi che neanche il ricorso indica; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consig-1-~re Il Presi