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Ordinanza — n. 42969/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42969/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO SALVATORE nato a PALERMO il 21/01/1979 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore D'Amico avverso la sentenza in epi grafe; esaminati gli atti e il provvedimento impu gnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato l'applicazione della continuazione esterna sulla base di argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conse gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42969/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conse gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale proseguimento dell'erogazione delle prestazioni assistenza riabilitativa attenuazione della pena motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO SALVATORE nato a PALERMO il 21/01/1979 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore D'Amico avverso la sentenza in epi grafe; esaminati gli atti e il provvedimento impu gnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato l'applicazione della continuazione esterna sulla base di argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conse gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi re Il Presiè