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Ordinanza — n. 42967/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42967/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42967/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANO ROBERTO nato a ROMA il 08/01/1974 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Tramontano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 8 a 14 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42967/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANO ROBERTO nato a ROMA il 08/01/1974 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Tramontano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 8 a 14 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi l'ere e Il