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Ordinanza — n. 42963/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42963/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEI GIUSEPPINA nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/05/1965 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppina Tesei avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici, aspecifici e privi dì confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che, sia pure in termini sintetici, ha adeguatamente e puntualmente risposto alle doglianze dedotte in appello senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42963/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative valore litigioso tassazione delle spese allegazioni insufficientemente motivate recupero delle spese esecutive
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEI GIUSEPPINA nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/05/1965 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppina Tesei avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici, aspecifici e privi dì confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che, sia pure in termini sintetici, ha adeguatamente e puntualmente risposto alle doglianze dedotte in appello senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre