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Ordinanza — n. 42962/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Paolo Cusato inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Cusato challenged a second-instance judgment from Catanzaro, but the court found his arguments too general and failed to cite specific legal provisions or reference the reasoning of the contested act. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the precise legal justification required for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to state the specific legal grounds justifying it with appropriate references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of legal reasoning court costs fine for inadmissibility carenza di credibilità oggettiva testimone a carico capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSATO PAOLO nato a CROTONE il 09/07/1989 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Cusato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023