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Ordinanza — n. 42960/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as all grounds are inadmissible due to lack of confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42960/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Eugen Ciuciu inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued procedural violations, including failure to identify him and holding a trial in his absence, but the court found these grievances merely repeated without confronting the lower court's detailed reasoning. Additionally, the claim regarding the severity of the sentence was rejected because the penalty matched the statutory minimum. Consequently, the entire appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay expenses and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances merely repeat previous objections without confronting the specific reasoning of the contested judgment or if the alleged violation of the law is not substantiated by a discrepancy between the sentence and the statutory minimum.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of confrontation repeated grievances statutory minimum penalty procedural violation esame e criteri di identificazione censura dell'apprezzamento delle prove accertamento dell'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUCIU EUGEN nato il 02/07/1980 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da Eugen Ciuciu, relativo all'inosservanza della legge processuale e al vizio di motivazione conseguente alla propria mancata identificazione è inammissibile, in quanto si risolve in una mera riproposizione di una censura già proposta e disattesa dalla Corte di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 3);

Considerato che il secondo motivo, relativo all'inosservanza della legge penale conseguente alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato, pur essendo lo stesso espulso dal territorio dello Stato italiano, è inammissibile, in quanto la censura non si confronta con la diffusa motivazione della Corte di appello sul punto (pagg. 2-3); Ritenuto, che il terzo motivo, svolto con riferimento alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stata determinata in misura equivalente al minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settemb