Ordinanza — n. 42959/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGGIERI PASQUALE nato a MANDATORICCIO il 22/02/1948 FORTE ANNA nato a GINOSA il 20/08/1955 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pasquale Ruggieri e Anna Forte deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per omissione nella sentenza impugnata della circostanza decisiva della fuga del figlio, che, ad avviso del difensore, renderebbe non configurabile il delitto di procurata inosservanza di pena nei confronti dei ricorrenti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42959/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGGIERI PASQUALE nato a MANDATORICCIO il 22/02/1948 FORTE ANNA nato a GINOSA il 20/08/1955 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pasquale Ruggieri e Anna Forte deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per omissione nella sentenza impugnata della circostanza decisiva della fuga del figlio, che, ad avviso del difensore, renderebbe non configurabile il delitto di procurata inosservanza di pena nei confronti dei ricorrenti;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGGIERI PASQUALE nato a MANDATORICCIO il 22/02/1948 FORTE ANNA nato a GINOSA il 20/08/1955 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pasquale Ruggieri e Anna Forte deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per omissione nella sentenza impugnata della circostanza decisiva della fuga del figlio, che, ad avviso del difensore, renderebbe non configurabile il delitto di procurata inosservanza di pena nei confronti dei ricorrenti;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa al vizio di motivazione si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata ; Considerato, peraltro, che l'omissione censurata è insussistente, in quanto la Corte di appello, richiamando l'accertamento svolto sul punto dal giudice di primo grado, ha rilevato come proprio l'atteggiamento ostruzionistico degli imputati abbia consentito al figlio di sfuggire alla cattura, approfittando di quel lasso di tempo, ancorché minimo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della assa delle ammende. Così deciso il 18 settembr