Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42957/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42957/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42957/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAKUBU IBREHIM nato il 05/08/2000 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Ibrehim Yakubu deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e, congiuntamente, l'inosservanza della legge processuale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa al vizio di motivazione si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42957/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAKUBU IBREHIM nato il 05/08/2000 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Ibrehim Yakubu deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e, congiuntamente, l'inosservanza della legge processuale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa al vizio di motivazione si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata;

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione censure procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAKUBU IBREHIM nato il 05/08/2000 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Ibrehim Yakubu deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e, congiuntamente, l'inosservanza della legge processuale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa al vizio di motivazione si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata;

Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la censura relativa all'inosservanza della legge processuale è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha indicato la specifica disposizione di legge asseritamente violata;

Ritenuto che le conclusioni proposte nella memoria conclusionale sono meramente riproduttive nei motivi di ricorso originariamente proposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 sette