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Ordinanza — n. 42954/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and merely reproducing already reviewed arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42954/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasqualino Grasso inadmissible and ordered him to pay legal costs. The court found the appeal's arguments were generic and merely reproduced criticisms regarding sentencing and recidivism that had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments reproductive criticism procedural costs recidivism review recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO PASQUALINO nato a CATANIA il 18/04/1981 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasqualino Grasso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata esclusione della recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi.tiere tensore Il Presidkn e