Ordinanza — n. 42952/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFI VINCENZO nato a CATANZARO il 26/06/1991 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Crisafi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 4 a 7, par. 4.1, quanto al giudizio di responsabilità ed alla illecita destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e la pagina 8, par. 4.3, quanto al giudizio di bilanciamento); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato dovendosi reputare corretta, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta, al numero di dosi ricavabili (10.876), la qualificazione giuridica della condotta criminosa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42952/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4.1, quanto al giudizio di responsabilità ed alla illecita destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e la pagina 8, par. 4.3, quanto al giudizio di bilanciamento); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato dovendosi reputare corretta, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta, al numero di dosi ricavabili (10.876), la qualificazione giuridica della condotta criminosa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFI VINCENZO nato a CATANZARO il 26/06/1991 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Crisafi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 4 a 7, par. 4.1, quanto al giudizio di responsabilità ed alla illecita destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e la pagina 8, par. 4.3, quanto al giudizio di bilanciamento); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato dovendosi reputare corretta, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta, al numero di dosi ricavabili (10.876), la qualificazione giuridica della condotta criminosa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consiglier ,— tensor Il PresidJnte