Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding drug possession facts and sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Ceraudo inadmissible due to a lack of specificity in his arguments. Ceraudo challenged the lower court's sentencing and qualification of his drug possession without addressing the specific details of the detention methods or quantities found by the Court of Appeal. The court ruled that abstract considerations on the law do not suffice to contest the specific factual findings and reasoning of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990; A cassation appeal is inadmissible for lack of specificity when the appellant fails to confront the appellate court's specific factual findings and reasoning regarding the mode and quantity of drug possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAUDO ANTONIO nato a MESORACA il 23/03/1961 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Antonio Ceraudo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta di detenzione di hashish e di marijuana ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 e all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato;
Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina invocata non si è confrontato con la motivazione della Corte di appello sul punto e, segnatamente, con il rilievo delle specifiche modalità di detenzione ed i quantitativi delle sostanze stupefacenti accertati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 202