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Ordinanza — n. 42948/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic and non-legal reasons regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42948/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alessandro Meo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal's arguments were merely generic reproductions of criticisms already thoroughly examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it rests on generic and non-legal grounds that merely reproduce the content of the lower court's decision without providing new legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal liability Supreme Court procedural costs legal reasoning reproductive arguments motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEO ALESSANDRO nato a MESSINA il 03/01/1982 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Meo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla responsabilità per il reato ascritto ed al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi Il