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Ordinanza — n. 42947/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to raise specific grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42947/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a suspended sentence based on a clean record, but the Court of Appeal had already noted recent acts of resistance to public officials. The Court rejected the appeal because the second ground was too vague and the third ground regarding a mitigating circumstance was not raised in the appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground of violation is not specific enough to confront the reasoning of the contested judgment or if it was not deduced in the appeal act.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity failure deduce appeal suspended sentence mitigating circumstance motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUINDO OUSMAN nato il 15/05/2002 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Ousman Guindo deduce la violazione di legge in relazione all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di incensuratezza dell'imputato; Considerato che il secondo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come l'imputato abbia commesso atti di resistenza a pubblico ufficiale a breve distanza di tempo e, segnatamente, in data 17 agosto 2021 e 26 agosto 2021;

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non è stata dedotta nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre