Ordinanza — n. 42946/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARCISI GUIDO nato a PIACENZA il 15/03/1946 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Guido Narcisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta in questa Sede e, comunque, presuppone un giudizio fattuale in merito al mancato pagamento del debito dell'Ansaldi, estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine all'elemento psicologico del reato, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42946/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARCISI GUIDO nato a PIACENZA il 15/03/1946 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Guido Narcisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta in questa Sede e, comunque, presuppone un giudizio fattuale in merito al mancato pagamento del debito dell'Ansaldi, estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine all'elemento psicologico del reato, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023