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Ordinanza — n. 42942/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42942/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal's grounds attempted to re-evaluate evidence and reinterpret sources, which falls outside the scope of judicial review. Consequently, the court determined the appeal was merely a repetition of arguments already properly dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidence or alternative reading of sources outside the scope of judicial review, as they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial review scope evidence re-evaluation inadmissible appeal source reinterpretation lower court arguments esame delle censure formali motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPARONE MASSIMILIANO nato a BOLOGNA il 20/02/1968 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Comparone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto tende a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre