Ordinanza — n. 42941/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO GIOVANNI nato a MESSINA il 13/10/1976 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA LG ,A t-LA Ritenuto che, il primo motivo,,iGiovanni Fazio deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto / è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di generali principi di diritto sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale e sulla sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 42941/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto / è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di generali principi di diritto sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale e sulla sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO GIOVANNI nato a MESSINA il 13/10/1976 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA LG ,A t-LA Ritenuto che, il primo motivo,,iGiovanni Fazio deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto / è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di generali principi di diritto sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale e sulla sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;
Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha legittimamente posto a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche la gravità della condotta posta in essere e l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato; Ritenuto che il terzo motivo, relativo all'eccessività della pena inflitta, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settemb