Ordinanza — n. 42937/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRUSCA MARIUS MIHAI nato il 25/06/1987 NICULAE ALEXANDRA nato il 19/06/1985 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Trusca Marius Mihai e Niculae Alexandra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto, tenuto conto della ritenuta recidiva infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione dei reati ascritti non è ancora maturato; ritenuto che il secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 5 quanto al concorso della Niculae, e pagina 6 quanto alla ritenuta recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto, infine, che il quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in questa Sede, dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42937/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRUSCA MARIUS MIHAI nato il 25/06/1987 NICULAE ALEXANDRA nato il 19/06/1985 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Trusca Marius Mihai e Niculae Alexandra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto, tenuto conto della ritenuta recidiva infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione dei reati ascritti non è ancora maturato; ritenuto che il secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 5 quanto al concorso della Niculae, e pagina 6 quanto alla ritenuta recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto, infine, che il quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in questa Sede, dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigli nsore