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Ordinanza — n. 42936/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42936/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42936/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRACUZZI GIUSI nato a MESSINA il 13/04/1986 MARGURIO ORAZIO nato a MESSINA il 13/10/1988 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giusi Stracuzzi e Orazio Margurio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto da Giusi Stracuzzi è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto:

Regesto Legislator

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art. 384 cod. pen; Ordinanza — n. 42936/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRACUZZI GIUSI nato a MESSINA il 13/04/1986 MARGURIO ORAZIO nato a MESSINA il 13/10/1988 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giusi Stracuzzi e Orazio Margurio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto da Giusi Stracuzzi è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto:

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione obbligo di articolare le censure risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 384 cod. pen
309 del 1990, pagina 12); il secondo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati atteso che, da un lato, incorrendo in evidente errore giuridico, si invoca l'applicazione alla fattispecie in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRACUZZI GIUSI nato a MESSINA il 13/04/1986 MARGURIO ORAZIO nato a MESSINA il 13/10/1988 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giusi Stracuzzi e Orazio Margurio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto da Giusi Stracuzzi è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto:

a) il primo e il terzo motivo sono di carattere confutativo, generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, quanto al reato di cui al capo E, le pagine 5, 6 e 7, nonché, quanto alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pagina 12); il secondo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati atteso che, da un lato, incorrendo in evidente errore giuridico, si invoca l'applicazione alla fattispecie in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. e, dall'altro, si lamenta una mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato dalla Corte territoriale - senza l'applicazione di alcuna circostanza che renda necessaria la specificazione della pena base - sulla base di una sufficiente e non illogica motivazione in misura di poco superiore al minimo edittale; ritenuto che anche il motivo di ricorso dedotto da Orazio Margurio è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 12); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il