Ordinanza — n. 42935/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO DAVID nato a ERICE il 05/01/1980 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto da David Catalano, relativo alla violazione dell'art. 337 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivaz;one della sentenza impugnata, limitandosi a proporre principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, e, comunque, sollecita una rilettura del fatto nel giudizio di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 582 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 42935/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivaz;one della sentenza impugnata, limitandosi a proporre principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, e, comunque, sollecita una rilettura del fatto nel giudizio di legittimità;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO DAVID nato a ERICE il 05/01/1980 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto da David Catalano, relativo alla violazione dell'art. 337 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivaz;one della sentenza impugnata, limitandosi a proporre principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, e, comunque, sollecita una rilettura del fatto nel giudizio di legittimità;
Considerato che, per ragioni analoghe, è inammissibile il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 582 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il quarto motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile per aspecif icità; Ritenuto che gli ulteriori motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per aspecificità, in quanto si risolvono nella riproposizione di questioni definite dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva (alle pagg. 5 e 6), senza confrontarsi con la stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 sett