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Ordinanza — n. 42933/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42933/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42933/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN HLIMA HATEM nato il 19/01/1985 BEN MABROUK BADIA nato il 14/03/1995 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ben Hlima Hatem e di Ben Mabrouk Badia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto, di carattere confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici, avendo la sentenza impugnata escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e determinato il trattamento sanzionatorio con motivazione immune da vizi logici o giuridici con la quale i ricorrenti omettono il dovuto confronto critico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 42933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e determinato il trattamento sanzionatorio con motivazione immune da vizi logici o giuridici con la quale i ricorrenti omettono il dovuto confronto critico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali abuso di sostanze punibilità scemata imputabilità pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN HLIMA HATEM nato il 19/01/1985 BEN MABROUK BADIA nato il 14/03/1995 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ben Hlima Hatem e di Ben Mabrouk Badia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto, di carattere confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici, avendo la sentenza impugnata escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e determinato il trattamento sanzionatorio con motivazione immune da vizi logici o giuridici con la quale i ricorrenti omettono il dovuto confronto critico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023