Ordinanza — n. 42932/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALI KHALID nato il 14/09/1983 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Khalid Hall avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed i motivi aggiunti; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla esclusione della scriminante dello stato di necessità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e privo di confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, immuni da vizi logici o giuridici, in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; ritenuto che tale ultima considerazione ha una valenza assorbente rispetto alla prescrizione del reato, eccepita con i motivi aggiunti; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42932/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALI KHALID nato il 14/09/1983 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Khalid Hall avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed i motivi aggiunti; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla esclusione della scriminante dello stato di necessità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e privo di confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, immuni da vizi logici o giuridici, in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; ritenuto che tale ultima considerazione ha una valenza assorbente rispetto alla prescrizione del reato, eccepita con i motivi aggiunti; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi liere Il