Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual complaints and refutations rather than legal grounds. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability for resistance and threats, arguing against the credibility of witness testimony. The court rejected these arguments, noting that the territorial court correctly identified the criminal elements and provided sound legal reasoning without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it rests exclusively on mere factual complaints, refutations, or manifestly unfounded arguments, as the Court of Cassation reviews only legal issues.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPI STEFANO nato a RIMINI il 26/08/1956 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Campi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, di carattere confutativo e, comunque, manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 612 cod. pen., cui si riferiscono i motivi proposti, con corretti argomenti giuridici e con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza, e pagina 4 in ordine al reato di minaccia e, in particolare, al giudizio di attendibilità della Maytak); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Coi ' - - - 'sore Il Pre