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Ordinanza — n. 42928/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42928/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42928/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EJRIRI MOHAMED nato il 03/10/1987 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Ejriri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42928/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate deducibilità delle spese deduzione delle perdite atto che arreca pregiudizio cosa generica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EJRIRI MOHAMED nato il 03/10/1987 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Ejriri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d