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Ordinanza — n. 42927/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42927/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42927/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASBARRO SANTO nato a MESSINA il 14/02/1996 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Santo Gasbarro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale escluso, con motivazione adeguata e fondata su corretti argomenti giuridici, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 42927/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie spese di difesa modalità di calcolo dell'ammenda indennità di patrocinio sanzione penale gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASBARRO SANTO nato a MESSINA il 14/02/1996 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Santo Gasbarro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale escluso, con motivazione adeguata e fondata su corretti argomenti giuridici, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2