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Ordinanza — n. 42925/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and merely repetitive of already adjudicated liability issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Russo inadmissible and ordered him to pay legal costs and a fine. Russo challenged a lower court's judgment regarding liability, arguing against the findings of the appellate court in Bologna. The court rejected the appeal because the arguments were too general and simply repeated criticisms of the trial judge's assessment of the responsible party's statements.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive claims liability judgment legal costs award Corte di Cassazione procedural dismissal risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 26/04/1981 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in merito al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alla luce del rito prescelto e della conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal responsabile della struttura (si veda pagina .2 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere Il Pr.