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Ordinanza — n. 42924/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical engagement with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamza Mortabir inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant criticized the sentencing regarding generic mitigating circumstances without critically engaging with the lower court's well-motivated decision. The court ruled that the appeal failed because the contested judgment was sufficiently reasoned and adequately addressed the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically engage with the reasoning of the contested judgment, thereby rendering the complaint unfounded and lacking in substantive merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical engagement sentencing review generic mitigating circumstances procedural dismissal attenuazione della pena condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORTABIT HAMZA nato il 12/08/1996 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamza Mortabiravverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, censura la determinazione del trattamento punitivo, avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si vedano le pagine 3.e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così