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Ordinanza — n. 42923/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and merely repetitive of previously rejected arguments regarding recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding recidivism, but the higher court found the appeal arguments were generic and merely reproduced points already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide new legal grounds, resulting in the dismissal of the appeal and a financial penalty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments recidivism exclusion repetitive grounds court costs Corte di Cassazione procedural dismissal modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NULVETTI DAVIDE nato a MILANO il 03/01/1988 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Nulvetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda il foglio 3 della sentenza impugnata); . ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 ore