Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42921/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and outside appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Marco Barrea inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the appeal's arguments were too generic and sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of appellate review. Furthermore, the lower court's denial of general mitigating circumstances was deemed adequately motivated and not arbitrary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and aims to prefigure a re-evaluation of evidence rather than identifying specific procedural errors, while the denial of general mitigating circumstances is valid when based on prevailing negative elements under Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds appellate review scope mitigating circumstances Article 133 Penal Code court costs procedural error attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARREA MARCO nato a MILANO il 21/10/1988 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Barrea avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e, con riferimento al giudizio di responsabilità, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto, inoltre, che, quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato il loro diniego in termini adeguati e non manifestamente illogici né contraddittori; ritenuto, peraltro, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice facendo riferimento ad uno o più degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., reputati prevalenti ai fini del diniego del beneficio, ovvero con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr.

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 set