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Ordinanza — n. 42920/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42920/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOREO ROBERTO nato a CERIGNOLA il 22/08/1981 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Moreo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché, al di là della mera acritica riproduzione di massime giurisprudenziali, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42920/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento punibilità motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative sanzione sproporzionata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOREO ROBERTO nato a CERIGNOLA il 22/08/1981 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Moreo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché, al di là della mera acritica riproduzione di massime giurisprudenziali, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigli estens e Il Prespdnte