Cassation court dismisses appeal claiming passive resistance was merely pulling away, upholding violence finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that his actions constituted only passive resistance by pulling away, but the Court of Appeal had already found he pushed the officer, constituting violence. The Court rejected this alternative reading as an impermissible reinterpretation of the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The Court of Appeal's finding of violence based on pushing an officer is not subject to cassation review when the appellant merely proposes an alternative reading of the evidence that contradicts the lower court's factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI ABDELLAH nato il 16/04/1992 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Abdellah Dahmouni deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto la condotta dell'imputato nei confronti del primo operante si sarebbe risolta in una mera resistenza passiva, consistita nel • mero atto di divincolarsi; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito;
Ritenuto, infatti, che la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha rilevato come l'imputato, per divincolarsi dal Carabiniere che stava procedendo alla sua identificazione, lo abbia spintonato e, dunque, abbia esercitato violenza ai suoi danni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 20