Ordinanza — n. 42915/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA ANGELO nato a TAORMINA il 17/04/1988 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da Angelo Papa, relativo alla violazione degli artt. 393 bis e 59, cod. pen. è inammissibile, in quanto è meramente riproduttiva di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello, che ha congruamente escluso la sussistenza del ragionevole convincimento dell'imputato di essere in presenza di un atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 545 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42915/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, parimenti, il secondo, il terzo e il quarto motivo, rispettivamente relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dedotta violazione del favore rei in riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen., sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata su tali punti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA ANGELO nato a TAORMINA il 17/04/1988 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da Angelo Papa, relativo alla violazione degli artt. 393 bis e 59, cod. pen. è inammissibile, in quanto è meramente riproduttiva di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello, che ha congruamente escluso la sussistenza del ragionevole convincimento dell'imputato di essere in presenza di un atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale;
Considerato che, parimenti, il secondo, il terzo e il quarto motivo, rispettivamente relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dedotta violazione del favore rei in riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen., sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata su tali punti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre