Ordinanza — n. 42911/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ RIVERA ALEXIS ADALBERTO (CUI 04EN8DR) nato il 01/11/1995 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; r letto il ricorso proposto nell'interesse di Alexis Adalberto Lopez Rivera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura (sull'assenza di contestualità tra la condotta del pubblico ufficiale e quella dell'imputato) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda paging, 2 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42911/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ RIVERA ALEXIS ADALBERTO (CUI 04EN8DR) nato il 01/11/1995 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; r letto il ricorso proposto nell'interesse di Alexis Adalberto Lopez Rivera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura (sull'assenza di contestualità tra la condotta del pubblico ufficiale e quella dell'imputato) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda paging, 2 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Con