Ordinanza — n. 42910/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZANTINI KEVIN (CUI 0516AZE) nato a VARESE il 12/03/1998 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Bizzantini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura (in ordine alle contestate cessioni di sostanza stupefacente a Bigi e Rinaldi) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 7 a 10 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha analizzato le dichiarazioni rese da Bigi e Rinaldi, sottolineando, quanto a quest'ultimo, la conferma in dibattimento delle prime dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZANTINI KEVIN (CUI 0516AZE) nato a VARESE il 12/03/1998 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Bizzantini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura (in ordine alle contestate cessioni di sostanza stupefacente a Bigi e Rinaldi) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 7 a 10 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha analizzato le dichiarazioni rese da Bigi e Rinaldi, sottolineando, quanto a quest'ultimo, la conferma in dibattimento delle prime dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZANTINI KEVIN (CUI 0516AZE) nato a VARESE il 12/03/1998 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Bizzantini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura (in ordine alle contestate cessioni di sostanza stupefacente a Bigi e Rinaldi) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 7 a 10 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha analizzato le dichiarazioni rese da Bigi e Rinaldi, sottolineando, quanto a quest'ultimo, la conferma in dibattimento delle prime dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari);
Ritenuto che il secondo motivo è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi criticamente con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale, che ha ritenuto di non sostituire la pena detentiva inflitta in ragione della inaffidabilità dell'imputato (si veda pagine 15 della sentenza), si limita ad esprimere un dissenso rispetto al giudizio svolto, sollecitando una non consentita diversa valutazione di merito da parte di questa Corte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023