Ordinanza — n. 42909/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Valenti deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una mera reiterazione di Lina censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa dalla Corte di appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 bis cod. pen; Ordinanza — n. 42909/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, parimenti, che la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha rilevato come i sanitari non abbiano in alcun modo agito con modalità scorrette arbitrarie e offensive e, dunque, il motivo si rivela aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Valenti deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una mera reiterazione di Lina censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa dalla Corte di appello;
Ritenuto, parimenti, che la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha rilevato come i sanitari non abbiano in alcun modo agito con modalità scorrette arbitrarie e offensive e, dunque, il motivo si rivela aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023