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Ordinanza — n. 42906/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42906/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42906/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE NICOLA nato a BRESCIA il 22/11/1984 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Maltese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al carattere offensivo delle espressioni pronunciate dal ricorrente ed alla presenza di più persone, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42906/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione espressioni sconvenienti ingiuria oltraggio alla corte diffamazione oltraggio a uno Stato estero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE NICOLA nato a BRESCIA il 22/11/1984 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Maltese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al carattere offensivo delle espressioni pronunciate dal ricorrente ed alla presenza di più persone, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Con Il