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Ordinanza — n. 42905/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-appealable ground of recidivism exclusion not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of excluding recidivism was not raised during the second instance proceedings. The appellant, Francesco Di Gregorio, sought to overturn the Court of Appeal's judgment by arguing for a specific exclusion of recidivism, but this argument was omitted in the appellate stage. The court ruled that since the appeal failed due to this procedural omission, the appellant must bear the costs and pay a fine.

Regesto Legislator

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Art. 356 c.p.p.; Art. 357 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on a ground not deduced in the second instance, resulting in the appellant's liability for procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Recidivism Exclusion Procedural Omission Costs and Fines motivi di cassazione condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 356 c.p.p.
Art. 357 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO FRANCESCO nato a PALERMO il 09/01/1978 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Di Gregorio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo (mancata esclusione della recidiva) non dedotto in appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi• ;stensore Il Presi