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Ordinanza — n. 42837/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on self-defense and recidivism grounds as inadmissible for lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bousleh Belhassen inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for self-defense and challenged the recidivism finding, but the court rejected these claims as mere factual disputes reserved for the trial judge. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for the specified crimes without re-evaluating the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: Appeals against criminal judgments cannot be based on alleged errors of fact or insufficient reasoning, as the assessment of evidence and the justification of sentencing remain exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility self-defense merit review recidivism legal reasoning factual error preclusion Italian Supreme Court lesioni personali aggressione fisica abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
Art. 583 cod. pen.
Art. 635 cod. pen.
Considerato, ancora, che con il secondo motivo di ricorso, l'imputato lamenta pure che il delitto di cui all'art. 635 comma primo, avvinto ex art.
Art. 55 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e, in subordine, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 55 cod.
d.lgs. 150/2022
pen., per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, è divenuto procedibile a querela; conseguentemente, si fa presente che manca agli atti una manifestazione di volontà punitiva da parte della persona offesa del danneggiamento.
art. 55 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e, in subordine, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 55 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Rv. 250318
Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432
250318, più di recente confermata da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432; vedi anche Sez.
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSLEH BELHASSEN (CUI 04138XF) nato il 05/03/1986 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Bousleh Belhassen ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 582-583 e 635 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e, in subordine, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 55 cod. pen. in materia di eccesso colposo, oltre a rivelarsi reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 8 e 9), non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituto da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'insussistenza della recidiva, è manifestamente infondato in quanto prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente ed esauriente, in cui è stato valorizzato il legame tra i precedenti penali specifici e la maggiore pericolosità e colpevolezza esibita dall'odierno imputato con i fatti per i quali è processo; 3.1. Considerato, ancora, che con il secondo motivo di ricorso, l'imputato lamenta pure che il delitto di cui all'art. 635 comma primo, avvinto ex art. 81 al più grave reato di lesioni ex artt.582 e 583 cod. pen., per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, è divenuto procedibile a querela; conseguentemente, si fa presente che manca agli atti una manifestazione di volontà punitiva da parte della persona offesa del danneggiamento.

Il motivo risulta manifestamente infondato, in quanto, nel procedimento in esame, la persona offesa si è validamente costituita parte civile; in questo senso va data continuità al principio secondo cui "nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l'impiego di formule particolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicché tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile." (Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Rv. 250318, più di recente confermata da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432; vedi anche Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in motivazione).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estenso