Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for merit-based complaints and infounded legal argument on directed acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Barraco inadmissible and ordered him to pay court costs. Barraco challenged a second-instance judgment confirming his conviction for attempted murder and theft, arguing the lower court erred in its reasoning regarding the 'univocal direction' of criminal acts. The court rejected these claims, ruling that complaints about factual evaluation are precluded in cassation and that the legal requirement for attempted crimes does not demand acts directed solely at one specific offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; Art. 624, 625 n. 2 cod. pen.: Appeals based on mere factual grievances or unsupported interpretations of statutory requirements for attempted crimes are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACO GIUSEPPE nato a MARSALA il 25/12/1997 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Barraco Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato, riducendo solo la pena, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2).;
2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);
3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge dell'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato in diritto, nella misura in cui sostiene la tesi, destituita di qualsivoglia fondamento, che il requisito della direzione univoca degli atti di cui al delitto tentato postuli che gli atti compiuti non siano rivolti a commettere "anche" ulteriori delitti;
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Cons