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Ordinanza — n. 42834/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and factual re-evaluation in criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42834/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied procedural rules by issuing generic grounds instead of specific criticisms. The court rejected this, noting the appellate decision contained specific reasons and that the appellant's attempt to re-evaluate facts violated the principle of legality.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal must be specific and cannot involve a re-evaluation of facts, as the court of cassation reviews only the legality of the proceedings.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissibility grounds generic reasoning re-evaluation of facts principle of legality court of cassation procedural costs furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la falsa applicazione dell'art. 581 cod.
Art. 609 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la falsa applicazione dell'art. 581 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE MASSIMILIANO nato a PALERMO il 28/05/1979 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Mamone Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7) cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la falsa applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto generico un atto di appello che invece, in tesi, articolava delle censure specifiche, risulta a sua volta aspecifico, nella misura in cui non è scandito dall'analisi critica del provvedimento impugnato che, in base ad un ragionamento immune da censure, ha messo in evidenza le ragioni per cui l'atto di appello non si era confrontato con "l'esaustivo e lineare impianto motivazionale rassegnato dal primo Giudice (cfr. pag. 3 della sentenza di appello)". La formulazione generica è amplificata nell'esito di inammissibilità dalla linea rivalutativa in fatto che pervade il ricorso, altrettanto estranea al giudizio di legittimità;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presiden