Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Coviello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Coviello challenged a second-instance conviction for burglary and possession of burglary tools, arguing violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims because they were deemed generic repetitions of arguments already dismissed at the appellate level, failing to provide the specific, reasoned critique required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction regarding factual findings or alternative interpretations of evidence are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVIELLO FRANCESCO nato a BARI il 01/04/1969 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Coviello Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per i reati di furto con strappo e detenzione di arnesi atti allo scasso, di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 707 cod. pen.;
2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 624-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna ed è altresì indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità della recidiva reiterata, è a sua volta indeducibile in quanto generico, ossia fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pagg. 6-8 della sentenza impugnata);
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos