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Ordinanza — n. 42830/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being inadmissible due to generic and untimely grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for reduced sentencing and specific recidivism findings, but the court rejected these claims as generic, untimely, or inappropriate for a review court. Consequently, the lower court's conviction was upheld because the new arguments failed to meet procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen. Appeals must be specific and timely; generic complaints regarding sentencing discretion or lack of motivation are inadmissible as they exceed the scope of the review court's jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds untimely argument sentencing discretion procedural requirements recidivism claim review court limits furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta l'insussistenza della recidiva reiterata specifica, è inammissibile perché inedito: la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., in sede di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che con il primo motivo di ricorso si censura, altresì, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e si critica l'esito, nel senso del giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le concesse attenuanti generiche, giudicate equivalenti dalle sentenze di merito.
Art. 133 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazionali nell'esercizio della discrezionalità legata all'art. 133 cod. pen., in sede di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta l'insussistenza della recidiva reiterata specifica, è inammissibile perché inedito: la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 133 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazionali nell'esercizio della discrezionalità legata all'art. 133 cod. pen., in sede di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ANGELO nato a ORTA NOVA il 13/08/1980 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; n OSSERVA 1. Rilevato che Santoro Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 99, 624, 625 n. 2 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta l'insussistenza della recidiva reiterata specifica, è inammissibile perché inedito: la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata;

3. Considerato che con il primo motivo di ricorso si censura, altresì, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e si critica l'esito, nel senso del giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le concesse attenuanti generiche, giudicate equivalenti dalle sentenze di merito. Ebbene, con riguardo all'art. 62 n. 4 cod. pen., il motivo è generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le diffuse argomentazioni della Corte territoriale circa il diniego; con riferimento al giudizio di bilanciamento, il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);

4. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazionali nell'esercizio della discrezionalità legata all'art. 133 cod. pen., in sede di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ettre in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il presi