Ordinanza — n. 42829/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA ANTONIO nato a TARANTO il 15/06/1974 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Battista Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 7 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 42829/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazionali nell'esercizio della discrezionalità legata all'art. 133 cod. pen., in sede di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA ANTONIO nato a TARANTO il 15/06/1974 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Battista Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 7 cod. pen.;
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazionali nell'esercizio della discrezionalità legata all'art. 133 cod. pen., in sede di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente