Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for inadmissible arguments and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Grieco's appeal against his theft convictions inadmissible. The court rejected the request to reclassify a simple theft as aggravated theft, ruling that such an argument is inadmissible because it lacks potential for a more favorable outcome. Additionally, the court dismissed complaints regarding the denial of general mitigating circumstances and the excessive sentence, citing established jurisprudence on judicial discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 624 bis, 625 n. 4, 62 bis, 133, 568 comma 4 cod. pen.; An appeal invoking a heavier crime classification is inadmissible as it lacks favorable effects, and sentencing discretion within statutory limits is unreviewable on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO GIOVANNI nato a NAPOLI il 09/05/1978 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Grieco Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado, in ordine a due ipotesi di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen. (capi A e B), nonché ad un episodio di furto semplice aggravato dalla destrezza di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. (capo C);
2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione del delitto di cui al capo C) nel più grave delitto di furto con strappo, è inedito, come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), ed in secondo luogo è inammissibile ai sensi dell'art. 568, comma quarto, cod. pen., perché è naturalmente priva di potenziali effetti favorevoli l'impugnazione che invochi l'applicazione di una fattispecie di reato più grave di quella ritenuta dal giudice di merito;
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.2);
4. Considerato che con il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01)".
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il P