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Ordinanza — n. 42826/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42826/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI HICHAM nato il 26/07/1987 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Saidi Hicham ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado, in ordine al reato di tentato furto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'ad. 62-bis e dall'ad- 62, comma primo, n. 4, cod. pen., oltre che l'applicazione della recidiva contestata, è reiterativo e aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.2 ed il riferimento al precedente penale del ricorrente); inoltre, il motivo sull'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità furto aggravato tentata lesione personale semplice delitto reati contro il patrimonio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI HICHAM nato il 26/07/1987 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Saidi Hicham ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado, in ordine al reato di tentato furto;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'ad. 62-bis e dall'ad- 62, comma primo, n. 4, cod. pen., oltre che l'applicazione della recidiva contestata, è reiterativo e aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.2 ed il riferimento al precedente penale del ricorrente); inoltre, il motivo sull'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

è inedito, poiché in appello si è dedotta la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.; ancora con la valorizzazione del medesimo scopo di lucro del precedente penale, e della relativa sua realizzazione, rispetto al reato in esame, si è risolta la questione dedotta circa la sussistenza della recidiva, la cui censura, pertanto, si rivela manifestamente infondata, oltre che palesemente generica nella sua formulazione;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle