Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of non-prosecution benefit due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bequiri Kastriot inadmissible regarding his request for the non-prosecution benefit under Article 131 bis of the Criminal Code. The appellant argued for lack of motivation, but the court found the lower court's reasoning linear, coherent, and based on the crime's cunning, professionalism, and organizational level rather than just monetary thresholds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal claiming lack of motivation for denying the non-prosecution benefit is inadmissible if the lower court's decision is logically coherent and relies on substantive factors like the criminal act's complexity and organization beyond mere monetary limits.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQIRI KASTRIOT nato il 09/03/1994 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Bequiri Kastriot ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis e 648 cod. pen.;
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è genericamente formulato ed anche manifestamente infondato, in quanto prospetta carenze motivazionali non riscontrabili nel provvedimento impugnato, che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; infatti, se è vero che per motivare il diniego non sarebbe più invocabile, allo stato, almeno per l'addebito a titolo di ricettazione, il limite quantitativo originariamente previsto dall'art. 131 bis cod. pen. (che a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, seleziona le fattispecie in astratto meritevoli della esimente in base al minimo edittale previsto come condizione primaria), è altrettanto palese che le sentenze di condanna hanno correttamente valorizzato altre rationes decidendi del diniego del beneficio, che attengono alla scaltrezza, alla professionalità, e al livello organizzativo criminale esibiti con la commissione del delitto: in sintesi, alla "non" particolare tenuità del fatto;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presid